Riscossione del contributo di bonifica
L'art. 29 della L.R.T. 79/2012 detta le norme in merito al contributo di bonifica ed alla sua ripartizione.
E' invece l'art. 32 c.1 lett. a del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, che definisce la forma di riscossione spontanea a mezzo ruolo "a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento".
La riscossione, secondo la normativa vigente, avviene tramite cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione competente nell'ambito provinciale ove ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 32 c.2 del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, fa precedere la fase di riscossione spontanea mediante cartella di pagamento notificata, da una fase di riscossione volontaria, gestita direttamente, mediante l'invio di documenti di pagamento, per offrire ai propri consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica e degli oneri di riscossione comunque spettanti all'Agente della Riscossione, nel caso di pagamento tramite cartella di pagamento.
In materia di riscossione si usa distinguere la riscossione spontanea, che si concretizza nel versamento spontaneo da parte del contribuente di quanto dovuto, dalla riscossione forzata (o coattiva), che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria. Lo stesso dicasi per la riscossione volontaria, ossia il versamento volontario, del contribuente venuto a conoscenza di quanto dovuto al Consorzio con la ricezione del documento di pagamento.
Gli atti di riscossione inviati ai consorziati (avvisi di pagamento o cartelle di pagamento) riportano i parametri utilizzati per la determinazione del contributo ed i dati degli immobili a cui lo stesso è riferito, in modo che ciascuno possa verificare la congruenza della richiesta contributiva prima di procedere al versamento del contributo dovuto.
I contributi di bonifica non rientrano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, pertanto deve essere versato l'esatto importo richiesto senza effettuare arrotondamenti.