Riscossione spontanea mediante cartella
Per gli importi non versati entro il termine di scadenza previsto per gli avvisi di pagamento, il Consorzio di bonifica attiva, come dovuto, la riscossione a mezzo ruolo, non derivante da inadempimento. L'importo del contributo richiesto rimane pertanto invariato rispetto alla richiesta originale. Con l'iscrizione a ruolo, il Consorzio di bonifica incarica Agenzia delle Entrate Riscossione di richiedere il pagamento al contribuente attraverso l'invio della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è un atto di riscossione unico emesso dall'Agente della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per la riscossione dei debiti che il contribuente ha in quel periodo nei confronti di qualsiasi Ente a livello nazionale.
La notifica della cartella di pagamento è effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, ricevono le notifiche delle cartelle di pagamento esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Per l'operazione di notifica il contribuente deve corrispondere all'Agente della riscossione i relativi diritti (attualmente Euro 5,88) già compresi nell'importo complessivo della cartella.
Per i versamenti effettuati entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, relativi a ruoli consegnati all’Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dall’1/1/2016, al contribuente sono addebitati anche gli oneri di riscossione nella misura dell’1% della somma iscritta a ruolo.
Per i versamenti effettuati oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente sono addebitati gli oneri di riscossione nella misura del 6% della somma iscritta a ruolo, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data della notifica.
Nella cartella è indicato l'importo totale da saldare e il dettaglio dei singoli ruoli che lo compongono, gli eventuali interessi, sanzioni, aggio e altre spese. Per ciascun ruolo è indicato l'Ente impositore e i relativi contatti, oltre le informazioni aggiuntive che giustificano la richiesta contributiva.
Trattandosi di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, non è richiesto al contribuente alcun interesse o sanzione per il versamento dei contributi di bonifica dovuti, effettuato entro il 60° giorno decorrente dalla notifica della cartella.
Per i versamenti effettuati a decorrere dal 61° giorno dalla notifica della cartella, relativi a ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31/12/2015, sono posti a carico del contribuente l'aggio calcolato nella misura dell'8% della somma da riscuotere (9% per i debiti iscritti nei ruoli emessi prima del 2013), oltre agli interessi calcolati a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Le richieste di sgravio o sospensione della riscossione devono essere indirizzati al Consorzio di bonifica il quale, ricorrendone le condizioni, provvede ad inviare telematicamente il necessario provvedimento all’Agente della riscossione.
Se il contribuente ha fondato motivo di ritenere errata la richiesta contributiva può chiedere, documentando il motivo, la sospensione della riscossione direttamente all'Agente della riscossione. In tal caso Agenzia delle Entrate Riscossione si farà carico della richiesta e la girerà all'Ente per le opportune valutazioni. Nel frattempo sospenderà la riscossione.
Per le quote contributive eventualmente versate di cui il Consorzio di bonifica aveva già concesso lo sgravio, il contribuente otterrà il rimborso delle somme indebitamente pagate rivolgendosi all'Agente della riscossione.
In ogni caso il Consorzio di bonifica risponde del contributo richiesto, mentre l'Agente della riscossione risponde della procedura di riscossione del ruolo.
Si ricorda che il pagamento della cartella deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati sulla cartella stessa.
I versamenti degli importi richiesti mediante cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione non possono essere effettuati direttamente a favore del Consorzio. Tali eventuali versamenti non potranno essere accettati e saranno rimborsati al contribuente che sarà tenuto comunque al pagamento della cartella notificata.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riscossione mediante cartella di pagamento può essere consultato il portale di Agenzia delle Entrate Riscossione alla pagina: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/