Deducibilità del contributo

Ultima modifica 30 settembre 2022

Per la loro natura i contributi di bonifica gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo sono deducibili dal reddito lordo da denunciare ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 10 lettera a) del D.P.R. 917/1986. Questo vuol dire che i contributi di bonifica versati, relativi agli immobili i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo lordo del denunciante, vanno a diminuire il reddito imponibile sul quale viene calcolata l'imposta sui redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013, sono deducibili dal reddito lordo anche i contributi di bonifica versati relativi agli immobili soggetti a IMU, non affittati e non locati, e per questo non soggetti a IRPEF. Non sono invece deducibili i contributi di bonifica relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all'art.3 del D.lgs n.23/2011, trattandosi, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.

Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo, ricorrendone le condizioni, è necessario conservare per intero l'avviso di pagamento o la cartella di pagamento e la quietanza relativa al versamento effettuato. La sola quietanza non è sufficiente per documentare il diritto alla deduzione. La natura del contributo versato e i dati catastali degli immobili cui esso si riferisce sono infatti indicati solo sull'avviso o sulla cartella e non sul RAV o sulla ricevuta di versamento.

Si ricorda che la deduzione dei contributi di bonifica si esercita in relazione all'anno solare in cui è avvenuto il relativo versamento, indipendentemente dall'anno di competenza del contributo versato.

Ricorrendone come sopra le condizioni, i consorziati potranno portare in deduzione, dal reddito complessivo dell'anno da denunciare ai fini IRPEF, i contributi di bonifica effettivamente versati nel corso dell'anno solare di riferimento indicando l'importo del contributo versato nel rigo E26 del modello 730 o nel quadro RP26 del modello Unico persone fisiche ("altri oneri e spese deducibili"), con il codice '21'.