Cos'è il contributo di bonifica

Ultima modifica 21 settembre 2022

La spesa per la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica ed idrauliche, realizzate per la tutela e la valorizzazione del territorio, è ripartita, fra i proprietari degli immobili che dalle stesse opere ricevono un beneficio, tramite il contributo di bonifica. (artt. 24 e 29 della L.R. 79/2012).

All’interno dei comprensori di bonifica, gli immobili che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica, sono individuati mediante la delimitazione del perimetro di contribuenza (art. 28 della L.R. 79/2012). I proprietari degli immobili che, come sopra, sono inclusi nel perimetro di contribuenza, sono associati obbligatoriamente nei Consorzi di Bonifica, acquisendo pertanto il ruolo di consorziati (art. 8 della L.R. 79/2012).

Ai consorziati spetta, in particolare, l’elezione degli Organi del Consorzio di Bonifica a cui sono associati e il pagamento del contributo consortile (art. 8, c. 4, della L.R. 79/2012).

Il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascuna proprietà consorziata ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione e l’esercizio delle opere di propria competenza, nonché per il proprio funzionamento (art. 29, c. 1, della L.R. 79/2012).

La ripartizione delle spese consortili, e quindi la determinazione dell’importo del contributo, avviene mediante riparto annuale, in proporzione all’indice di beneficio attribuito a ciascun immobile in applicazione del Piano di Classifica. (art. 29, c. 2 e c. 3, della L.R. 79/2012).

Alla ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica concorrono, in proporzione al beneficio ottenuto, anche i soggetti pubblici e privati titolari di scarichi per il recapito di acque nei canali consortili (art. 30, c.1 della L.R. 79/2012).

Il Piano di Classifica è lo strumento previsto dalla Legge per garantire la corretta ed equa ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il grado di beneficio di ciascun immobile (art. 28 della L.R. 79/2012).

Il contributo di bonifica costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’art. 21 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215.

L’importo del contributo è definito per quota annuale, pertanto non frazionabile per periodi inferiori all’anno.

Il contributo di bonifica è sostenuto in solido dai titolari dei diritti reali (persone fisiche e/o giuridiche) goduti sugli immobili (terreni e/o fabbricati) facenti parte di proprietà indivise.

L’entrata in vigore del nuovo Piano di Classifica, redatto in applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 24 marzo 2015 ed approvato con la procedura definita dall’art.37 L.R.79/2012, è stata a partire dall'anno 2016.

Per gli anni 2014 e 2015 è stata confermata la validità dei Piani di Classifica vigenti alla data di entrata in vigore della L.R.79/2012. (art. 37, c. 3, della L.R. 79/2012). Per il riparto della contribuzione degli anni 2014 e 2015 hanno trovato pertanto applicazione gli atti approvati dai precedenti enti gestori della bonifica, competenti sui comprensori accorpati a formare il comprensorio di bonifica n. 3 “Medio Valdarno”.


UNITA' ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO:

AREA AMMINISTRATIVA
Dirigente Dott. Enrico Berni

Settore Catasto e Concessioni
Responsabile Arch. Francesco Confalone

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