Storia

Ultima modifica 5 luglio 2023

La bonifica in Italia e la costituzione dei consorzi di bonifica

Prima della costituzione dello Stato Italiano la legislazione allora vigente riservava spazi limitati all'intervento pubblico in materia di bonifica idraulica, essendo prevalente la concezione meramente privatistica dell'istituto consortile. In tale contesto tutte le attività di tipo consortile furono lasciate alla libera iniziativa degli stessi proprietari dei terreni da bonificare, i quali intervenivano singolarmente o con associazioni di carattere provvisorio.

La prima norma che, sia pure in modo sommario regolamentava l'istituto consortile, ignorato dal precedente codice Napoleonico e da quello Albertino, compare nel Codice Civile del 1865, art. 657 disponendo che "Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, e nella Bonificazione e nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti. L'adesione degli interessati e il regolamento del Consorzio debbono risultare da scritto".
Successivamente le Leggi speciali emanate in materia di bonifica delinearono meglio la figura del consorzio orientandosi verso la natura pubblicistica di questo ente in virtù dell'interesse pubblico che la bonifica realizza con il risanamento igienico delle terre paludose e con la trasformazione delle strutture agricole. Significativa in tale senso fu la Legge 25.6.1882 n. 269, nota come "Legge Baccarini", che rese possibile l'intervento dello Stato per l'esecuzione di bonifiche di prima categoria e cioè delle opere ed attività dirette ad un grande miglioramento igienico o agricolo del territorio.

La Legge Baccarini prevedeva che, per tali opere, lo Stato sostenesse il 50% della spesa, che il 25% fosse a carico di Comuni e Provincie e che il restante spettasse ai privati direttamente beneficiati. Le bonifiche di seconda categoria, ritenute di minore importanza in quanto non assumevano rilevanza di interesse pubblico, restavano a carico dei privati, salvo i casi in cui l'interesse pubblico si dimostrava non trascurabile; in questo caso lo Stato e gli altri enti locali intervenivano per il 30% della spesa.
E' importante rilevare che la Legge Baccarini per la prima volta poneva il problema della personalità giuridica dei Consorzi, implicita nella affermazione della loro capacità di stare in giudizio ed imporre tributi ai propri consorziati con i privilegi consentiti allo Stato. Leggi successive (4.7.1886, n. 3962; 6.8.1893. n. 236; 18.6.1899, n. 236; Testo Unico 22.3.1900, n. 195) stabilirono che l'esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria potesse essere affidata in concessione anche a favore dei Consorzi dei proprietari, delle Provincie e dei Comuni interessati. In virtù di tale norma ai Consorzi concessionari delle opere di bonifica di prima categoria veniva riconosciuta non solo personalità giuridica ma anche veste di veri e propri enti pubblici.

Con il Testo Unico 22.3.1900, n. 195 ed il successivo Regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 8.5.1904, n. 368, tuttora in vigore, risultò ampliato il concetto di bonifica giacché accanto alla bonifica idraulica furono considerate le opere riguardanti le strade di comunicazione interessanti il territorio bonificato, i lavori di arginatura dei fiumi e dei torrenti ed i lavori di rimboschimento dei bacini montani, purché collegati alle opere di bonifica. In seguito vennero emanati due ulteriori atti legislativi, il D.L. 18.8.1918, n. 1255 ed il Testo Unico approvato con R.D. 30.12.1923, n. 3256, i quali precisarono ulteriormente le modalità di costituzione dei Consorzi, i loro compiti e i criteri di classifica delle opere di bonifica.

Con il Testo Unico approvato con R.D. 13.2.1933, n. 215, che tuttora rappresenta la Legge fondamentale in materia di bonifica, fu ordinata organicamente e sistematicamente tutta la legislazione riguardante lo specifico settore. In particolare fu introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell'insieme di interventi, definiti di bonifica integrale, costituiti da tutte le opere pubbliche e private aventi finalità di difesa, tutela e valorizzazione del territorio (opere di sistemazione idraulica, opere di scolo, drenaggio, dighe di ritenuta, casse di espansione, opere di utilizzazione delle acque a fini irrigui). Il meccanismo previsto per assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi di bonifica fu quello di integrare l'intervento pubblico con l'attività privata. Allo Stato fu riservata la competenza ad eseguire le opere pubbliche di bonifica mentre i privati erano obbligati ad eseguire le opere private, complementari rispetto alle opere pubbliche e necessarie per la migliore utilizzazione di queste ultime.

I Consorzi di Bonifica vennero espressamente definiti "persone giuridiche pubbliche" e ad essi fu attribuito il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per l'adempimento dei propri fini istituzionali in modo proporzionale al beneficio ricevuto: esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica (art. 59).
Il Codice Civile del 1942 (artt. 857 e segg.) ha sostanzialmente recepito i criteri ispiratori del R.D. n. 215/1933.

L'attività di bonifica ha anche rilievo costituzionale, giacché l'art. 44 della Costituzione configura la bonifica delle terre, seppure nel quadro della disciplina pubblicistica della proprietà terriera, come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nell'agricoltura.

A seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario il legislatore, con D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382, ha provveduto a disciplinare il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative alle Regioni nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, fra le quali figura quella della "agricoltura e foreste" nel cui ambito è ricompresa la bonifica. Pertanto attualmente la disciplina dei Consorzi di bonifica e delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientra nelle competenze regionali.

Successivamente la Legge 18.5.1989, n. 183, con la quale è stata attuata la fondamentale disciplina della difesa del suolo, ha ricompreso anche i Consorzi di Bonifica tra i soggetti preposti alla difesa del suolo in relazione alle proprie competenze. Consorzi esplicitamente citati anche nella Legge 5.1.1994, n. 36, che dà disposizioni in materia di risorse idriche e nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 dove si indica che i Consorzi di Bonifica concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Il quadro normativo nazionale è completato dalle Leggi in materia emesse dalle singole regioni.

 

Per approfondire è pubblicato sul sito della Accademia dei Georgofili un percorso storico sulla bonifica in Italia.


La bonifica in Toscana e la costituzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

In seguito al trasferimento delle competenze sulla bonifica dallo Stato alle Regioni, la Regione Toscana ha provveduto ad emanare apposite leggi in materia, dapprima la L.R. n. 83 del 23 dicembre 1977, poi sostituita dalla L.R. n. 34 del 5 maggio 1994, che pur con diverse successive modifiche e integrazioni, è rimasta la legge regionale di riferimento fino all'approvazione della L.R. n. 79 del 27 dicembre 2012.

In applicazione alla L.R. n. 34 del 5 maggio 1994, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996 il territorio regionale venne suddiviso in 41 comprensori di bonifica sui quali sono erano chiamati ad operare sia consorzi di bonifica che, in loro sostituzione, le province o le comunità montane. Tra i 13 ex consorzi di bonifica operanti sul territorio toscano vi erano i seguenti ex consorzi di bonifica, soppressi e confluiti nel Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno:


 

  • L'ex Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, istituito il 16 novembre 1999 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 92 del 21 aprile 1998, che ha esercitato le proprie funzioni sull'ex Comprensorio di Bonfica n. 15, secondo lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 16 febbraio 2005. All'atto della sua istituzione il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio era subentrato nelle funzioni del soppresso consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti che operava dal 1932 nella porzione del bacino del citato torrente estesa nella parte valliva ad ovest del fosso di Iolo, comprendente l'intero territorio del comune di Agliana e parte dei territori dei comuni di Pistoia, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Montemurlo, Carmignano e Prato. Successivamente, dal 1° gennaio 2002, il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio era ancora subentrato nelle funzioni esercitate, fino ad allora, dall'ex Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, sulla porzione del Comprensorio di Bonifica n. 15 posta ad est del fosso di Iolo ed estesa su parte del territorio dei comuni di Prato, Campi Bisenzio e Signa. Dal 1° gennaio 2007, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Pistoia n. 23 del 23 gennaio 2007, il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio era infine subentrato nelle competenze esercitate dal Consorzio Pistoiese Utenti Acqua Pubblica sulle gore destinate alla distribuzione di acque pubbliche situate nei comuni di Pistoia e Marliana.

 

  • L'ex Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale, istituito il 19 dicembre 2007 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 123 del 5 ottobre 2004, che ha esercitato le proprie funzioni sugli ex Comprensori di Bonifica n. 21 (Val d'Elsa) e n. 22 (Colline del Chianti) secondo lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 19 dicembre 2007. L'ex Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale si era formato in seguito alla progressiva estensione delle competenze territoriali del precedente Consorzio di Bonifica Colline del Chianti e dell'ancora precedente Consorzio di Bonifica Val di Pesa, già esistente fin dalla prima legge sulla bonifica del 1933. L'iniziale processo di attribuzione delle prime competenze di bonifica al Consorzio di Bonifica della Val di Pesa è riconducibile alla spinta dei grandi proprietari terrieri come Ludovico Antinori, Carlo Augusto Avet, Ferdinando Frescobaldi, Lorenzo Bini Smaghi, Emanuele Corsini, Leone de Renzis Sonnino, Lorenzo Guicciardini, Giulio Peruzzi, molti dei quali erano produttori di vino del Chianti Classico, interessati ad usufruire delle agevolazioni e dei fondi pubblici per la legge della bonifica integrale per far fronte alle numerose difficoltà economiche, legate soprattutto all'infezione fillosserica che stava danneggiando gravemente la viticoltura della zona. Il territorio della Val di Pesa fu incluso tra i comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, a norma dei DD.LL. n. 753 del 18 maggio 1924 e n. 2464 del 29 novembre 1925, con R.D. n. 1722 del 20 novembre 1930, registrato alla Corte dei Conti il 7 gennaio 1931 al registro n. 104, foglio 13. Con il D.M. n. 136 del 26 gennaio 1932 venne approvata la proposta di delimitazione del comprensorio costituito dai terreni del bacino del Torrente Pesa con estensione complessiva di ettari 33.900, di cui 26.260 in provincia di Firenze e 7.640 in provincia di Siena. Il Consorzio fu costituito ufficialmente con R.D. 5 gennaio 1933, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 1933 al registro n. 2, foglio 114, dapprima denominato "Consorzio per la trasformazione fondiaria della Val di Pesa" e poi "Consorzio di Bonifica della Val di Pesa", ai sensi dell'art. 107 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933. Il Consorzio dei proprietari venne costituito con D.M. n. 996 del 24 marzo 1933. In applicazione poi della L.R. n. 34/1994 e del D.P.R. n. 947 del 23 giugno 1962 , con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 3 giugno 1997 la Regione Toscana aveva individuato il comprensorio di bonifica n. 22 "Colline del Chianti" attribuendo le competenze all'allora Consorzio di Bonifica della Val di Pesa, che conseguentemente assunse la nuova denominazione di Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti. Con l'estensione delle funzioni operative e gestionali anche al comprensorio n. 21 "Val d'Elsa" il Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti aveva nuovamente modificato il proprio ambito di operatività, assumendo la denominazione di "Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale".

 

  • L'ex Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, istituito il 29 aprile 1998 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 92 del 21 aprile 1998, che ha esercitato le proprie funzioni sull'ex Comprensorio di Bonifica n. 16 "Area Fiorentina" secondo lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 293 del 9 novembre 1999. L'ex Consorzio di Bonifica Area Fiorentina comprendeva gran parte della Piana di Firenze, precedentemente affidata al Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto, a sua volta subentrato nel 1927 ai 6 precedenti consorzi idrualici già operanti dal 1923. Con l'inizio del XX secolo prendono avvio i primi tentativi di risolvere organicamente il problema idraulico della piana ad opera dell'Istituto Bonificazioni Toscane, combinati ad azioni di rimboschimento del Monte Morello. Per quanto concerne la pianura, con il R.D. n. 3256 del 30 dicembre 1923 , la piana di Sesto Fiorentino viene classificata comprensorio di prima categoria e in essa sono chiamati ad operare i 6 consorzi idraulici del Fosso Reale e Prunaia; Dogaia e affluenti; Osmannoro ed argine sinistro Dogaia; Gavina e Fossetto; Argine Potente alla Viaccia; Garille, Chiosina e Marinella. La loro azione, però, limitata e non coordinata, non poté avere la necessaria efficacia e da ciò scaturisce evidente la necessità di costituire un Consorzio unico, capace di operare organicamente su tutto il complesso del bacino, che dalle zone montuose arrivi alla confluenza nell'Arno. Riconosciuta la necessità imprescindibile di operare in modo organico e coordinato per la soluzione efficace dei problemi della bonifica della zona, con R.D. n. 4537 del 30 giugno 1927 si provvedeva a sancire la costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino. Il comprensorio della Piana di Sesto Fiorentino fu riconosciuto con D.M. n. 7196 del 12 luglio 1930 su un totale di 7.900 ettari. In forza al R.D. n. 3834 del 17 novembre 1932 , il Consorzio otteneva poi completa autonomia operativa con la soppressione definitiva dei precedenti sei consorzi idraulici. Nel 1985 la Regione Toscana classificava in bonifica ulteriori 9.500 ettari di territorio posti in destra idraulica del F. Bisenzio fino alla sinistra del T. Ombrone Pistoiese, comprendente gran parte del Comune di Prato, Campi Bisenzio e Signa, affidandone la gestione allo stesso Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino ritrovandosi a gestire un comprensorio passato a complessivi 17.000 ettari. Con l'estensione del territorio di competenza a gran parte della Piana di Firenze, il Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto cambiava infine denominazione in "Consorzio di Bonifica Area Fiorentina".