Elezioni consortili

Ultima modifica 29 marzo 2024

Il Consorzio di Bonifica è governato dai suoi stessi consorziati, attraverso le elezioni consortili, che si tengono ogni 5 anni.

Le elezioni consortili sono regolate sulla base della L.R. 79/2012 e del D.P.G.R. 71/R/2018 (“Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”).

- INFORMAZIONI SULLE ELEZIONI 2024

Le elezioni sono necessarie per eleggere i 15 consiglieri che rappresenteranno i consorziati nell’Assemblea Consortile, organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio di Bonifica. A questi si aggiungeranno 13 consiglieri nominati dal CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) tra i rappresentanti degli enti pubblici locali.

Possono votare tutti gli intestatari del contributo di bonifica, in sintesi coloro il cui nome compare sull’intestazione dell’annuale avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica (in caso di comunione tra più proprietari vota il primo intestatario, ovvero colui che riceve l’avviso di pagamento).

Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettua t a in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’Assemblea pari a cinque.

Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati nella sezione di appartenenza scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi della stessa sezione. Le liste dei candidati sono predisposte sulla base dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e non si tiene conto degli eventuali aggiornamenti successivi finalizzati all'esercizio del diritto di voto.

Per la presentazione ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione, in alternativa:

a) per la terza sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a sessanta;

b) per la seconda sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a centoventi;

c) per prima sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a centottanta.

DIRITTO AL VOTO

Sono elettori i consorziati, maggiori di età, che, in possesso dei requisiti di legge, si trovino iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, trasferito su apposito database per lo svolgimento automatizzato delle operazioni elettorali. L’iscrizione nell’elenco costituisce titolo per l’esercizio del diritto di voto.

L’elenco, come detto, è composto da 3 sezioni elettorali, comprendenti ognuna gli elettori ammessi a votare (Art. 11 c. 2 L.R.T. 79/2012 e Art. 6 c. 1 Regolamento elettorale).

Ogni partita consorziata iscritta nel registro degli aventi diritto al voto, a prescindere dal numero degli intestatari che la compongono, ha diritto a un voto. A tal fine sul data base la maschera di identificazione dell’avente diritto al voto mostra i dati anagrafici del titolare del diritto di voto della partita consorziata.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal soggetto presente nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, in genere il primo intestatario della corrispondente partita risultante dai registri del Consorzio o individuato dalla maggioranza degli intestatari (Art. 10 L.R.T. 79/2012 e smi e Art. 7 c. 2 Regolamento elettorale).

Nel caso in cui, ad esprimere il voto sia un soggetto diverso rispetto a quello riportato nell’elenco definitivo, l’individuazione di cui al precedente comma è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge, esibita al seggio al momento della votazione (Art 10 c.2 e c. 3 LR 79/2012 e Art. 16 c. 4 e c. 5 del Regolamento Elettorale), se non è stata presentata all’Ufficio elettorale temporaneo entro il termine per l’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

Per le persone giuridiche, le società di persone, i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, mentre per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, viene esercitato dal curatore o dall’amministratore.

I titoli di legittimazione di cui sopra, devono essere presentati a cura degli interessati direttamente al seggio, al momento della votazione.

La stessa persona fisica può trovarsi nella condizione di esercitare il diritto di voto, oltre che per la partita consorziata di cui figuri intestatario come persona fisica, anche per le partite consorziate intestate a persone giuridiche delle quali abbia la rappresentanza.

Il diritto di voto per gli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal rispettivo ordinamento. A tal fine il soggetto delegato produce al Presidente del seggio la certificazione della propria facoltà di rappresentare l’ente pubblico avente diritto al voto.

DELEGHE

Non è ammesso l’uso delle deleghe (eccezion fatta per le deleghe di cui al punto sopra). Ogni consorziato è chiamato ad esprimere direttamente il proprio voto o il voto per il soggetto fisico e giuridico per cui è legittimato.