Statuto Consortile

Ultima modifica 25 novembre 2022

Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 22 del 28.07.2021 - Pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 40 del 06.10.2021 Supplemento n. 172 (534 KB)

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e sede

Art. 2 - Comprensorio

Art. 3 - Finalità

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4 - Organi del Consorzio

Sezione I

Assemblea consortile

Art. 5 - Assemblea consortile

Art. 6 - Funzioni dell’Assemblea consortile

Art. 7 - Convocazione

Art. 8 - Deleghe di rappresentanza alle sedute dell’Assemblea consortile

Art. 9 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 10 - Astensioni

Art. 11 - Verbale delle sedute

Art. 12 - Pubblicità della seduta

Art. 13 - Intervento alle sedute da parte di funzionari esterni

Art. 14 - Diritti dei membri dell’Assemblea

Art. 15 - Scioglimento dell’Assemblea

Sezione II

Presidente e ufficio di presidenza

Art. 16 - Elezione dell’ufficio di presidenza

Art. 17 - Perfezionamento dell’accettazione della carica consortile

Art. 18 - Funzioni del Presidente

Art. 19 - Funzioni dell’ufficio di presidenza

Art. 20 - Convocazione dell’ufficio di presidenza

Art. 21 - Compensi dell’ufficio di presidenza

Art. 22 - Efficacia degli atti e trasparenza

Art. 23 - Comunicazioni

Sezione III

Revisori dei conti

Art. 24 - Revisore dei conti

Art. 25 - Funzioni

Art. 26 - Compenso

Sezione IV

Durata e cessazione delle cariche

Art. 27 - Durata delle cariche

Art. 28 - Decadenza

Art. 29 - Dimissione

Art. 30 - Cessazione delle funzioni degli organi del Consorzio e indizione delle nuove elezioni

Art. 31 - Cause di ineleggibilità

Art. 32 - Cause di incompatibilità

Art. 33 - Convalida degli eletti

Art. 34 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO, RICORSO CONTO GLI ATTI E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 35 - Diritto di accesso agli atti

Art. 36 - Ricorso contro gli atti

Art. 37 - Forme di partecipazione

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA E TECNICO AMMINISTRATIVA

Art. 38 - Direttore Generale

Art. 39 - Direttore Generale e struttura operativa e tecnico amministrativa

Art. 40 - Regolamenti interni

CAPO V

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 41 - Piano di classifica e di riparto

Art. 42 - Contributo consortile

CAPO VI

TESORERIA

Art. 43 - Servizio di tesoreria

Art. 44 - Ordine di riscossione e mandati di pagamento

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Disposizioni transitorie

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e sede

  1. Il Consorzio 3 Medio Valdarno, ente pubblico economico a base associativa, è disciplinato dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica) e dal presente statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento in conformità alle disposizioni della medesima legge.
  2. Il Consorzio ha sede nel comprensorio consortile.
  3. La sede legale del Consorzio è in Viale della Toscana, 21 50127 Firenze.

 

Art. 2

Comprensorio

  1. Il comprensorio del Consorzio 3 Medio Valdarno individuato nell’allegato A della L.R. 79/2012 ha una superficie totale di 3.359,44 kmq che ricade nei seguenti comuni, province o città metropolitana:

Comuni della Citta Metropolitana di Firenze:

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero a Sieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio.

Comuni della Provincia di Prato:

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

Comuni della Provincia di Pistoia:

Agliana, Lamporecchio, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.

Comuni della Provincia di Siena:

Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille.

Comuni della Provincia di Arezzo:

Cavriglia.

Comune della Provincia di Pisa:

San Miniato, Volterra.

 

Art. 3

Finalità e attività

  1. Il Consorzio espleta le attività di bonifica di cui all’articolo 2 della L.R. 79/2012, esercita le funzioni di cui all’articolo 23 commi 1 e 2, e dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 23 comma 7 della L.R. 79/2012.
  2. Inoltre, il Consorzio provvede:
    1. ad elaborare la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25 della L.R. 79/2012;
    2. alla eventuale stipula di convenzioni, protocolli di intesa ed accordi di programma per la progettazione e la realizzazione delle opere, in conformità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, di opere pubbliche di interesse del comprensorio concernenti la difesa del suolo, la sistemazione idraulica e l’assetto del territorio e l’irrigazione, di competenza statale o regionale;
    3. al coinvolgimento nella attività di presidio e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, in attuazione dell’articolo 23, comma 6 della L.R. 79/2012, degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile appartenenti al Consorzio e che operano nel territorio;
    4. alla progettazione ed all’esecuzione su incarico dei consorziati direttamente interessati delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, in sostituzione dei medesimi, di quelle comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non sia recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
    5. all’assistenza della proprietà consorziata per l’attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
    6. a promuovere e rendere effettiva la partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio, anche esaminando le proposte, istanze e petizioni dagli stessi presentate secondo le modalità indicate nella legge e nel presente statuto. A tale scopo sarà data massima attuazione, anche mediante l’adozione di opportuni strumenti regolamentari, alle disposizioni sulla trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente;
    7. a promuovere o realizzare attività di studio e di ricerca volte alla conoscenza del comprensorio, del reticolo e delle opere su di esso ricadenti e finalizzate al miglioramento dell’attività del Consorzio;
    8. a promuovere e valorizzare anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed associazioni la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica, di tutela del territorio e dell’ambiente;
    9. alla progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle opere funzionali all’irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di irrigazione e gli invasi a uso plurimo delle acque.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

 

Art. 4

Organi del Consorzio

  1. Sono organi del Consorzio:
    1. l’Assemblea;
    2. il Presidente;
    3. il Revisore dei conti.
  1. Gli organi del Consorzio esercitano le funzioni e le competenze loro attribuite dalla L.R. 79/2012.
  2. Il Consorzio opera nel rispetto della separazione fra funzione di indirizzo, esercitata da Assemblea e Presidente, e di gestione dell’ente affidata al direttore.

Sezione I - Assemblea consortile

 

Art. 5

Assemblea

  1. L’Assemblea del Consorzio (Assemblea) 3 Medio Valdarno è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti degli enti locali secondo quanto stabilito all’articolo 14, comma 4 della L.R. 79/2012, per un totale di 28 membri.
  2. Ai sensi dell’articolo 14 comma 8 della L.R. 79/2012 l’Assemblea è validamente costituita al momento dell’insediamento dei membri di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 14 della L.R.T. 79/2012.

 

Art. 6

Funzioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo delle politiche gestionali del Consorzio.
  2. Spetta all’Assemblea:
    1. approvare lo statuto e le relative modifiche ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della L.R. 79/2012;
    2. eleggere, tra i membri eletti di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a) della L.R. 79/2012, - a scrutinio palese e a maggioranza assoluta - il Presidente e il vicepresidente ed eleggere, tra i membri di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a), b), c), d) della L.R. 79/2012 - a scrutinio palese e a maggioranza assoluta- l’altro membro dell’ufficio di presidenza;
    3. adottare il piano di classifica, nonché il perimetro di contribuenza;
    4. approvare i bilanci dell’ente;
    5. adottare e approvare la proposta di piano delle attività di bonifica;
    6. deliberare la partecipazione ad associazioni od enti che, comunque, siano di interesse del Consorzio;
    7. deliberare sui criteri per il rilascio di autorizzazioni e concessioni temporanee;
    8. decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
    9. determinare l’indennità di carica del Presidente e il gettone di presenza dell’ufficio di presidenza ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 17 della L.R. 79/2012;
    10. pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente;
    11. vigilare sull’attività del Presidente;
    12. approvare, a maggioranza assoluta, un regolamento di organizzazione dei lavori dell’Assemblea stessa e il piano di organizzazione variabile di cui all’articolo 40;
    13. approvare un regolamento che, nel limite e nella tipologia stabilita per i dirigenti regionali, disciplina le modalità di rimborso delle spese di cui all’articolo 14 comma 12 della L.R. 79/2012 spettanti ai membri dell’Assemblea;
    14. approvare il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti;
    15. deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili su proposta del Presidente;
    16. deliberare la decadenza dalla carica di Presidente e Vicepresidente, nonché degli altri membri degli organi consortili qualora ricorrano o sopravvengano cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo statuto;
    17. deliberare, previo parere del revisore dei conti, l’assunzione dei mutui per spese di investimento garantiti da delegazioni sui contributi consortili. Nel caso di mutui di importo superiore a euro 300.000,00, da assumere solo in casi eccezionali, deve essere acquisito preventivamente, oltre al parere del revisore dei conti, il parere vincolante della Giunta regionale. Il parere del revisore dei conti prevede la verifica di compatibilità con i mutui già in essere;
    18. approvare, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico economica e finanziaria sull’attività svolta, predisposta dal Presidente, da pubblicare sul sito istituzionale del Consorzio e nell’albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
    19. esprimere parere sulla nomina del direttore;
    20. deliberare la sede consortile all’interno del comprensorio;
    21. inviare una volta l’anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’esito dell’attività svolta e sui risultati raggiunti;
    22. approvare ogni altro regolamento necessario per il funzionamento del Consorzio.

Art. 7

Convocazione

  1. L’Assemblea è convocata quando ne sia fatta richiesta mediante avviso scritto con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno:
    a)da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea;
    b) dal revisore dei conti;
    c) su richiesta di almeno cento consorziati;
  2. L’Assemblea è, comunque, convocata dal Presidente almeno tre volte l’anno.
  3. Le sedute dell’Assemblea hanno luogo nella sede consortile o in altra località scelta dal Presidente.
  4. L’avviso è inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta dell’Assemblea, con indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno.
  5. L’avviso di cui al comma 4 e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono pubblicati sul sito internet del Consorzio.
  6. Forme diverse di convocazione potranno essere stabilite dall’Assemblea stessa.
  7. In caso d’urgenza la convocazione può essere inviata sino a tre giorni prima della data della seduta nelle forme stabilite dall’Assemblea.
  1. Almeno quarantotto ore prima della seduta gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei membri dell’Assemblea.
  2. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai membri dell’Assemblea almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.
  3. La prima riunione dell’Assemblea è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal membro dell’Assemblea più anziano di età.
  4. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente l’Assemblea è convocata dal membro dell’Assemblea più anziano di età.

Art. 8

Deleghe di rappresentanza alle sedute dell’Assemblea

  1. I membri dell’Assemblea, presenti in qualità di legali rappresentanti di comuni, province e città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 79/2012 possono delegare un loro rappresentante a partecipare alle sedute dell’Assemblea secondo le modalità previste dall’ordinamento dell’ente di appartenenza.
  2. Le deleghe non possono essere conferite ad un altro membro dell’Assemblea.
  3. La delega di cui al comma 1 è presentata in forma scritta e fatta pervenire al Presidente prima dell’inizio della seduta.

Art. 9

Validità delle sedute e delle votazioni

  1. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
  2. L’Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri di cui cinque membri eletti in rappresentanza dei consorziati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della L.R. 79/2012 e con la maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Fino all’integrazione dell’Assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e/o dal Consiglio delle autonomie locali, l’Assemblea delibera validamente con la presenza dei 3/4 dei membri eletti dell’art. 14 della L.R.T. 79/2012 e con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.
  4. L’ufficio di presidenza è eletto a maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.
  5. Lo statuto e le eventuali modifiche sono approvati ai sensi dell’articolo 12 commi 3 e 5 della L.R. 79/2012.
  6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Due terzi dei membri dell’Assemblea possono chiedere votazioni a scrutinio segreto qualora riguardino giudizi e valutazioni sulla condotta e la moralità dei membri dell’Assemblea stessa o degli altri organi del Consorzio.
  8. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti ai fini della verifica del numero legale per la validità della seduta.

Art. 10

Astensioni

  1. Il membro dell’Assemblea che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri dell’Assemblea ed astenersi dal partecipare alla votazione relativa alla deliberazione.
  2. Nell’ipotesi in cui la deliberazione sia stata assunta con il voto determinante del membro dell’Assemblea in conflitto di interessi, si avrà la decadenza di quest’ultimo da tutte le cariche consortili, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni.
  3. Le deliberazioni approvate ai sensi del comma 2 sono nulle.

 

Art. 11

Verbale delle sedute

  1. Per ogni seduta dell’Assemblea è redatto un verbale, il quale contiene:

a) la data, l’ora ed il luogo della seduta;

b) la data di invio degli avvisi di convocazione;

c) i presenti, assenti giustificati e quelli ingiustificati;

d) gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione;

e) le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di essere inseriti a verbale;

f) le deliberazioni approvate, distintamente per ciascun argomento;

g) l’ora in cui viene chiusa la seduta.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal direttore che svolge le funzioni di segretario dell’Assemblea.

 

Art. 12

Pubblicità della seduta

  1. Le deliberazioni approvate dall’Assemblea ed i relativi verbali sono depositati presso la sede del Consorzio e pubblicati sul sito internet del Consorzio entro cinque giorni dall’approvazione.

Art. 13

Intervento alle sedute da parte di funzionari esterni

  1. L’Assemblea può chiamare ad assistere alle sue sedute dirigenti o funzionari del Consorzio o di altri enti, qualora sia necessario acquisire informazioni, valutazioni e chiarimenti in ordine a determinate questioni rientranti nelle finalità del Consorzio.

Art. 14

Diritti dei membri dell’Assemblea

  1. I membri dell’Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento delle loro funzioni. Possono, inoltre, proporre interrogazioni e mozioni al Presidente secondo quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera l).
  2. Ai membri dell’Assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo.
  3. Ai membri dell’Assemblea residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Assemblea medesima è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa nella misura stabilita per i dirigenti regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 12 della L.R. 79/2012.
  1. Nel limite e nella tipologia stabilita per i dirigenti regionali, le modalità di rimborso delle spese di cui al comma 3 sono demandate al regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera m). Di tutte le spese di rimborso riconosciute ai membri dell’Assemblea per la partecipazione alle sedute della stessa dovrà essere data evidenza in apposita voce di bilancio e sul sito istituzionale del Consorzio.
  2. Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata più volte nell’ambito di una stessa giornata ai fini del rimborso delle spese di cui al comma 4 si considera una sola seduta.
  3. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti solo per le sedute dell’Assemblea.

Art. 15

Scioglimento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea può essere sciolta ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 16 della L.R. 79/2012.

Sezione II

Presidente e ufficio di presidenza

Art. 16

Elezione dell’ufficio di presidenza

  1. L’Assemblea come primo atto provvede alla convalida degli eletti e successivamente ad eleggere a maggioranza assoluta tra i propri membri i componenti dell’ufficio di presidenza. L’Assemblea consortile elegge il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri di cui all’articolo 14 comma 4, lettera a) della L.R. 79/2012, mentre elegge l’altro membro dell’ufficio di presidenza tra i membri di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a), b), c), d) della L.R. 79/2012.
  2. A seguito dell’elezione i membri dell’ufficio di presidenza procedono all’accettazione della carica. L’accettazione è comunicata all’Assemblea del Consorzio entro cinque giorni dal ricevimento dell’avviso di elezione alle suddette cariche. L’avviso relativo all’elezione nelle cariche consortili è inviato ai soggetti interessati entro due giorni dalla votazione. In caso di mancata accettazione si procederà a nuova elezione.
  3. I membri eletti possono esprimere direttamente in seno all’Assemblea l’accettazione alla carica consortile.

In tal caso il verbale della seduta dovrà darne atto e non si dovrà procedere all’invio dell’avviso, né alla comunicazione dell’accettazione della carica da parte dei soggetti interessati.

  1. I componenti dell’ufficio di presidenza entrano in carica a seguito della comunicazione dell’esito positivo della verifica ai sensi dell’articolo 17 da parte dell’Assemblea che gli stessi non si trovino in una causa di incompatibilità o inconferibilità ai sensi della vigente normativa.
  2. Il Presidente può essere confermato una sola volta.

Art. 17

Perfezionamento dell’accettazione della carica consortile

  1. L’accettazione della carica dei membri dell’ufficio di presidenza si perfeziona a seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma 2 comunicata dall’Assemblea del Consorzio ai soggetti interessati.
  2. L’Assemblea verifica che il Presidente e il Vicepresidente eletti non si trovino in una causa di incompatibilità o inconferibilità ai sensi della vigente normativa.
  3. I componenti dell’ufficio di presidenza entrano in carica a seguito dell’accettazione della propria carica con le modalità di cui ai commi 2 o 3 dell’articolo 16, e della comunicazione da parte dell’Assemblea dell’esito positivo della verifica di cui al comma 2.

 

Art. 18

Funzioni del Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, è l’organo esecutivo dell’ente e detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio.
  2. In particolare il Presidente:

a) presiede e convoca l’Assemblea. Predispone l’ordine del giorno;

b) cura le relazioni con l’esterno e rappresenta il Consorzio in particolare nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della provincia, della città metropolitana, dei comuni e con tutti gli altri enti pubblici e privati ed associazioni che vengono in relazione con il Consorzio;

c) detta gli indirizzi all’amministrazione consortile e vigila sull’osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto, ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea;

d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza;

f) stipula convenzioni, protocolli e accordi di programma;

g) emana il decreto di indizione delle elezioni;

h) approva la lista degli aventi diritto al voto;

i) nomina i componenti dei seggi elettorali e ne determina i relativi compensi;

j) decreta di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

k) predispone una proposta di deliberazione inerente i regolamenti e il piano di organizzazione variabile da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

l) predispone una proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea inerente la costituzione di finanziamenti provvisori e la costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché l’assunzione di mutui per spese di investimento garantiti da delegazioni consortili. Nel caso di mutui di importo superiore a euro 300.000,00 da assumersi solo in casi eccezionali deve essere acquisito, oltre al parere del revisore dei conti, il preventivo parere vincolante della Giunta regionale. Il parere del revisore dei conti prevede la verifica di compatibilità con i mutui già in essere;

m) propone all’Assemblea il programma triennale e l’elenco annuale dei contratti pubblici e il programma biennale degli acquisti;

n) approva il documento preliminare alla progettazione;

o) decreta sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni;

p) detta gli indirizzi, per il programma delle esigenze organiche del personale;

q) approva i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo economico approvati dall’Assemblea;

r) propone all’Assemblea l’acquisto, la costituzione e l’alienazione di diritti reali immobiliari;

s) decreta sulle opposizioni proposte avverso i propri atti;

t) nomina il direttore secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma, 1 della L.R. 79/2012, motivando in ordine ai criteri adottati in ordine alla sua individuazione e dando atto di tutte le manifestazioni d’interesse pervenute;

u) revoca il direttore nel caso in cui lo stesso, nell’espletamento della funzione affidata, compia gravi irregolarità amministrative e contabili, sia inadempiente nell’attuazione del piano di bonifica, oppure svolga tale funzione in contrasto con gli indirizzi dettati dal Presidente per l’organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio;

v) svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e che non sia espressamente attribuita alla competenza di altri organi consortili sempre che non ritenga di sottoporle all’esame dell’Assemblea;

w) predispone, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;

x) relaziona ogni sei mesi all’Assemblea sul proprio operato.

y) per motivi di urgenza relativi al verificarsi di calamità naturali, ove sia stata convocata l’assemblea e questa non si sia riunita nei tempi indicati, può adottare, previo parere del revisore dei conti, la variazione di bilancio unicamente relativa all’opera o intervento da realizzare. La variazione acquista efficacia solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea consortile ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 79/2012.

Art. 19

Funzioni dell’ufficio di presidenza

  1. L’ufficio di presidenza supporta il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni e si riunisce su richiesta del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20

Convocazione dell’ufficio di presidenza

  1. L’ufficio di presidenza è convocato dal Presidente:
    a) su iniziativa dello stesso;
    b) quando ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri con l’indicazione degli argomenti da trattare.
  2. Le riunioni dell’ufficio di presidenza hanno luogo nella sede consortile od in altro luogo scelto dal Presidente.
  3. La convocazione è inviata ai membri dell’ufficio di presidenza almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, nei modi e nelle forme concordate. Nell’avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Forme diverse di convocazione potranno essere concordate con i singoli membri.
  4. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere inviata non meno di due giorni prima della data della riunione.
  5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione ai membri dell’ufficio di presidenza almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei membri dell’ufficio di presidenza, almeno un giorno prima della riunione.
  7. Il Presidente o il Vicepresidente che in merito all’oggetto di un determinato decreto abbiano, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono darne notizia all’Assemblea, e astenersi dal partecipare all’adozione dell’atto. Nel caso in cui sia il Presidente a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi l’atto è adottato dal Vicepresidente.
  8. Nell’ipotesi in cui il Presidente o un altro membro dell’ufficio di presidenza emani un atto trovandosi in una situazione di conflitto d’interesse, si avrà la decadenza di quest’ultimo dalla carica, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni e la conseguente nullità dell’atto approvato.

Art. 21

Compensi dell’ufficio di presidenza

  1. Il Presidente del Consorzio percepisce un’indennità annua stabilita dall’Assemblea e comunque non superiore all’indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 79/2012.
  2. I membri dell’ufficio di presidenza diversi dal Presidente, percepiscono un gettone di presenza non superiore ad euro 30,00 per ogni seduta dell’ufficio di presidenza.
  3. Nel caso in cui l’ufficio di presidenza sia convocato più volte nell’ambito di una stessa giornata ai fini di cui al comma 2 si considera una sola seduta.
  4. Ai membri dell’ufficio di presidenza per i rimborsi delle spese sostenute si applica quanto disposto all’articolo 14 comma 4.

Art. 22

Efficacia degli atti e trasparenza

  1. Gli atti dell’Assemblea e del Presidente acquistano efficacia a seguito della pubblicazione con modalità telematiche all’albo del Consorzio da effettuare entro cinque giorni dalla data di approvazione.
  2. Gli atti deliberati dall’Assemblea sono detti “deliberazioni”, gli atti deliberati dal Presidente sono detti “decreti”.
  3. L’omessa pubblicazione sull’albo del Consorzio rende inefficace l’atto.
  4. Gli atti di cui sia dichiarata l’urgenza sono pubblicati il giorno lavorativo immediatamente successivo all’approvazione. In caso di urgenza gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.
  5. In attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sono pubblicati sul sito internet del Consorzio curricula, retribuzioni e recapiti del direttore generale e dei dirigenti del Consorzio, nonché le indennità spettanti al Presidente del Consorzio, il gettone spettante ai membri dell’ufficio di presidenza e il compenso del direttore generale. Sono inoltre pubblicate tutte le spese sostenute per il funzionamento dell’Assemblea ed i rimborsi riconosciuti ai membri dell’Assemblea per la partecipazione alle sedute della stessa.
  6. Il direttore provvede agli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni e dovrà indicare nella cartella relativa alla riscossione del contributo consortile di cui all’articolo 29 della L.R. 79/2012 il link del sito del Consorzio presso il quale sono resi disponibili il bilancio e l’elenco delle attività compiute nell’anno precedente a quello per il quale viene emesso il tributo stesso.

 

Art. 23

Comunicazioni

  1. Ai sensi del presente statuto tutte le comunicazioni, avvisi o quant’altro previsto, sono effettuate con posta elettronica certificata, o in caso di indisponibilità da parte dei soggetti privati, con lettera raccomandata A/R.
  2. In caso di comunicazioni urgenti l’Assemblea può stabilire modalità diverse di comunicazione.

Sezione III

Revisore dei conti

Art. 24

Revisore dei conti

  1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 79/2012, rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
  2. Non può inoltre essere nominato revisore alcun componente l’Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
  3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), comporta la decadenza dalla carica di revisore:
  4. a) la cancellazione o la sospensione dal registro ufficiale dei revisori dei conti;
  5. b) non rispondere, senza giustificato motivo, per due volte consecutive alla richiesta di collaborazione del Presidente od omettere l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 4 della L.R. 79/2012;
  6. c) gravi e ripetute irregolarità contabili, violazioni di legge e dello statuto.
  7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente fa richiesta di nomina di un nuovo revisore al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla vacanza. Il revisore così nominato resta in carica cinque anni.

Art. 25

Funzioni

  1. Il revisore dei conti svolge le funzioni di cui all’articolo 19 della L.R. 79/2012:
    a) verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Presidente, su richiesta dello stesso;
    b) controlla l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal Consorzio;
    c) esprime il parere obbligatorio sul bilancio preventivo economico, sul bilancio di esercizio e sulle eventuali variazioni di bilancio predisponendo le relative relazioni illustrative;
    d) trasmette al Presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi delle lettere a) e b);
    e) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce trimestralmente al Presidente e all’Assemblea.
  2. Il revisore dei conti può assistere alle sedute dell’Assemblea.
  3. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d’ispezione e di controllo.
  4. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità, chiede al Presidente l’immediata convocazione dell’Assemblea.

Art. 26

Compenso

  1. Al revisore dei conti è corrisposta un’indennità annua pari al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, come previsto dall’articolo 18, comma 3 della L.R. 79/2012.

Sezione IV

Durata e cessazione dalle cariche

Art. 27

Durata delle cariche

  1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della L.R. 79/2012 gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I subentranti restano in carica per il periodo rimanente.
  2. Chi ha ricoperto per un mandato la carica di Presidente e di revisore del Consorzio è rieleggibile soltanto una volta per la medesima carica secondo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 e dall’articolo 18 comma 2 della L.R. 79/2012.
  3. I membri dell’Assemblea eletti ai sensi dell’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della L.R. 79/2012 entrano in carica all’atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni con la prima seduta della nuova Assemblea e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.
  4. Al membro dell’Assemblea eletto ai sensi dell’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della L.R. 79/2012 che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, subentra, nell’ordine, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all’interno della lista di appartenenza. In assenza di preferenze si procede scorrendo la lista partendo dal candidato successivo a quello da sostituire.
  5. Qualora non sia possibile procedere nello scorrimento nella lista di appartenenza subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali all’interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non elette.
  6. Qualora il subentro ai sensi del comma 5 non sia possibile, l’Assemblea esercita le proprie funzioni con i membri proclamati in carica fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 comma 8 della L.R. 79/2012.
  7. Qualora il numero dei membri dell’Assemblea proclamati eletti o comunque in carica sia inferiore a due terzi del numero previsto dall’articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 79/2012, il Presidente convoca entro sei mesi il corpo elettorale per la sostituzione, mediante nuova elezione, dell’intera Assemblea.
  8. Qualora uno o più membri dell’ufficio di presidenza cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Presidente o il suo sostituto convoca entro dieci giorni l’Assemblea che provvede alla nuova nomina.
  9. Previa richiesta da parte del Presidente del Consorzio interessato, la verifica delle incompatibilità, l’accettazione della carica, la decadenza nonché le dimissioni e ogni altro adempimento relativo alla nomina e cessazione dalla carica dei membri di cui all’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettere b), e d) della L.R. 79/2012 è effettuata dall’organo competente alla nomina medesima ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 79/2012 e della normativa vigente in materia.

Art. 28

Decadenza

  1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all’elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della L.R.T. 79/2012 e della vigente normativa in materia.
  2. La decadenza per i membri eletti ai sensi dell’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della L.R. 79/2012 è pronunciata dall’Assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:
    a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli di cui agli artt. 11 bis e 11 ter della LR.T. 79/2012.
    b) i membri dell’Assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
    c) i membri dell’Assemblea senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’Assemblea.
  3. Per i membri eletti ai sensi dell’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della L.R. 79/2012, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
  4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
  5. I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 27 commi 4, 5 e 6.
  6. I membri di cui all’articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera d) della L.R. 79/2012, decadono con la cessazione del mandato di sindaco o di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica.

In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana che resta in carica quale membro dell’Assemblea per il rimanente periodo.

Art. 29

Dimissioni

  1. Le dimissioni devono essere date con comunicazione scritta inviata all’Assemblea.
  2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l’accettazione da parte dell’Assemblea.
  3. Al subentro del nuovo membro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27.

Art. 30

Cessazione delle funzioni degli organi del Consorzio e indizione delle nuove elezioni

  1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 13 comma 2 della l.r. 79/2012 gli organi hanno la facoltà di compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, o atti indifferibili e urgenti e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla scadenza del termine medesimo.
  2. Le elezioni per la nuova Assemblea sono indette con decreto del Presidente in carica entro sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui all’articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza di tutti gli organi del consorzio oppure, nel caso di cessazione anticipata, entro sei mesi dalla cessazione stessa.
  3. Il decreto di indizione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

3.bis Il Regolamento di cui all’art. 11 comma 5 della L.R.T. 79/2012 disciplina le modalità per l’elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche.

Art. 31

Cause di ineleggibilità

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri dell’Assemblea di cui alla lett. a) comma 4 dell’art. 14 della L.R.T. 79/2012:
    a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
    b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
    c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
    d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
    e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del Consorzio;
    f) i dipendenti del Consorzio;
    g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.
  2. Non possono essere contemporaneamente membri dell’Assemblea gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.
  3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall’incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
  4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell’Assemblea e dalla carica di Presidente e Vicepresidente.

Art. 32

Cause di incompatibilità

  1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell’Assemblea di cui all’articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera a) della L.R. 79/2012 è incompatibile:
  2. a) con le cariche di Presidente, consigliere o assessore regionale, di Presidente o consigliere provinciale, di Sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, di Sindaco o assessore comunale, di Presidente, componente della giunta o consigliere di Unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;
  3. b) coloro che come titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese degli enti pubblici ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
  4. c) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
  5. d) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
  6. e) coloro che nel corso del mandato vengano a trovarsi in una condizione di ineleggibilità di cui all’articolo 11 bis della L.R.T. 79/2012.
  7. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell’Assemblea e dalla carica di Presidente e Vice presidente.
  8. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

 

Art. 33

Convalida degli eletti

  1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento dell’Assemblea è la convalida degli eletti; l’Assemblea verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei membri eletti ai sensi degli articoli 11 bis e 11 ter della L.R.T. 79/2012.

 

Art. 34

Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

  1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla L.R.T. 79/2012 e dalla normativa in materia come causa di ineleggibilità o esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle cause di incompatibilità, l’Assemblea la contesta all’interessato.
  2. Il membro dell’Assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
  3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 l’Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
  4. Qualora l’interessato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l’Assemblea lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi dalla sua adozione a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO, RICORSO CONTRO GLI ATTI E FORME DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 35

Diritto di accesso agli atti

  1. È consentito il diritto di accesso per gli atti degli organi consortili. Questo può essere esercitato ai sensi della L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), oppure ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo le diverse modalità stabilite dalle rispettive normative.

Art. 36

Ricorso contro le deliberazioni

  1. Contro gli atti degli organi del Consorzio i soggetti interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che li ha emanati entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione sul sito del Consorzio.
  2. L’atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell’organo competente ed è deciso, entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso stesso, con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente.
  3. Il ricorso non sospende l’esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.

 

Art. 37

Forme di partecipazione

  1. Il Consorzio si impegna ad assolvere agli obblighi di pubblicazione degli atti, trasparenza e comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale, dotato di un albo consortile, attraverso il quale:
  2. a) promuove azioni di conoscenza della propria attività mediante l’utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e con periodiche iniziative di informazione;
  3. b) estende la comunicazione e l’informazione ai consorziati anche attraverso gli uffici relazioni con il pubblico (URP) degli enti locali.
  4. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita dell’ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine il Consorzio si adopera per dare una corretta e capillare informazione all’utenza al fine di permettere alla stessa di partecipare all’elettorato attivo e passivo.
  5. Su richiesta sottoscritta di almeno cento consorziati il Presidente convoca l’Assemblea che delibera su un ordine del giorno contenente tutti gli argomenti precisati nella suddetta richiesta oltre a quelli ad essi connessi che l’Assemblea ritiene opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
  6. Nella richiesta di cui al comma 3 possono essere indicati dai richiedenti sino a tre nominativi di consorziati o di membri esperti dell’Assemblea per illustrare all’Assemblea gli argomenti sui quali si chiede la sua convocazione.
  7. La comunicazione della convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 3 e dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima anche ai soggetti di cui al comma 3.
  8. L’Assemblea, prima di deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, ascolta tutti i membri, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all’ordine del giorno.
  9. Se l’Assemblea riterrà di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui al comma 3 ed illustrate dai membri partecipanti, dovrà motivare nella sua delibera in ordine alla difformità della decisione assunta rispetto alla richiesta dei consorziati.
  10. Le decisioni dell’Assemblea sono integralmente comunicate a tutti i partecipanti.

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA E TECNICO AMMINISTRATIVA

 

Art. 38

Direttore Generale

  1. La struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio è affidata al direttore generale e definita dal piano di organizzazione variabile.
  2. Il direttore generale è nominato dal Presidente, sentita l’Assemblea, secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 21 della L.R. 79/2012.
  3. Il direttore generale svolge le seguenti funzioni:
  4. a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato e predispone gli atti di competenza del presidente e dell’Assemblea;
  5. b) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa;
  6. c) determina sull’assunzione del personale, sulla base del programma delle esigenze organiche approvato sulla base degli indirizzi del Presidente nonché su ogni altro atto relativo al rapporto di lavoro;
  7. d) svolge attività di segretariato degli organi consortili;
  8. e) partecipa alle sedute degli organi consortili con funzione consultiva;
  9. f) convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti;
  10. g) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell’ente;
  11. h) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana, dei comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;
  12. i) in caso di calamità e di urgenza, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica del Presidente, autorizza, per le opere di bonifica, l’esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza, approva l’elenco delle opere danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti e trasmette alla Regione Toscana l’elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi della calamità;
  13. j) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell’ambito della qualifica e dei contenuti del piano di organizzazione variabile;
  14. k) relaziona al Presidente e all’ufficio di presidenza sull’andamento dell’attività del Consorzio;
  15. l) presenta al Presidente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali e la proposta del piano delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea consortile;
  16. m) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  17. n) organizza l’ufficio per le espropriazioni ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);
  18. o) nomina i responsabili unici del procedimento ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, se la materia dovesse riguardare contemporaneamente più aree, individua l’unità organizzativa cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; i Dirigenti di area possono individuare i responsabili unici del procedimento tra il personale della propria area di appartenenza;
  19. p) nomina le commissioni di concorso e di gara;
  20. q) nomina il responsabile per la trasparenza ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del d.lgs. 33/2013 ed il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

 

Art. 39

Struttura operativa e tecnico amministrativa

  1. La struttura operativa e tecnico amministrativa contribuisce a dare impulso all’attività istituzionale dell’ente al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi. La struttura operativa e tecnico amministrativa svolge tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi o al direttore generale dell’ente. Con proprio atto il direttore generale può attribuire alla struttura operativa e tecnico amministrativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Assemblea, dal Presidente e dal direttore generale tra i quali in particolare:
  2. a) l’impegno, la liquidazione e l’ordinazione delle spese;
  3. b) la riscossione delle entrate di competenza dell’area;
  4. c) l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi con le modalità stabilite nel rispetto degli indirizzi dell’Ente, ad eccezione degli incarichi professionali relativi alla difesa del Consorzio nelle controversie giudiziarie;
  5. d) la sottoscrizione dei contratti e gli altri atti del Consorzio;
  6. e) l’esercizio delle funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
  7. f) l’approvazione dei progetti preliminari, dei progetti definitivi ed esecutivi, le perizie di variante, il conto finale, i certificati di regolare esecuzione e collaudo dei lavori;
  8. g) le concessioni, le licenze e i permessi nel rispetto dei criteri fissati dall’Assemblea;
  9. h) la denuncia delle infrazioni alle norme di polizia idraulica, di bonifica e di irrigazione.
  10. i) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara;
  11. j) la sottoscrizione dei ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili.
  12. La struttura operativa e tecnico amministrativa svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio e comunque prevista dalla vigente normativa in materia.
  13. La struttura operativa e tecnico amministrativa espleta le proprie funzioni mediante appositi atti dirigenziali.

Tali atti, chiamati determine, sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati con modalità telematiche all’albo consortile per almeno dieci giorni consecutivi. Con regolamento sono definiti gli atti contenenti dati sensibili o riferimenti a persone o fatti che hanno carattere riservato e sono, pertanto, oggetto di pubblicazione parziale ovvero di non pubblicazione.

 

Art. 40

Regolamenti

  1. L’ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento dell’amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati dal piano di organizzazione variabile e dai regolamenti interni di cui all’articolo 6 del presente statuto.

CAPO V

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

 

Art. 41

Piano di classifica

  1. La spesa a carico dei consorziati ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 3 della L.R. 79/2012 è ripartita, sulla base dei benefici di cui all’articolo 4 della L.R. 79/2012, individuati dal piano di classifica di cui all’articolo 28 della L.R. 79/2012.
  2. La determinazione dei benefici è effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera b) e delle linee guida di cui all’articolo 22, comma 2 lettera c) della L.R. 79/2012.
  3. Il piano di classifica, adottato dall’Assemblea, è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 79/2012.

 

Art. 42

Contributo consortile

  1. Il Consorzio provvede a formare il ruolo per la riscossione del contributo consortile ai sensi dell’art. 29 della L.R. 79/2012, a tale fine viene fatto riferimento alla proprietà consorziata censita nel catasto consortile, aggiornato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al 1° gennaio, coincidente con la data di apertura dell’esercizio finanziario a cui è riferito il ruolo.
  2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 79/2012, il Consorzio provvede a riscuotere il contributo attraverso le modalità di riscossione previste e consentite dalla legislazione statale.
  3. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati che non hanno provveduto al pagamento a seguito dell’avviso bonario di cui al comma precedente, sono posti in riscossione nei modi e nei termini stabiliti per Legge.
  4. Contro l’accertamento del Consorzio i consorziati possono ricorrere al Presidente che, entro trenta giorni dal ricorso, adotta motivato provvedimento che sarà inviato con le modalità di cui all’articolo 23 all’interessato.

CAPO VI

TESORERIA

 

Art. 43

Servizio di tesoreria

  1. Le funzioni di tesoreria e cassa del Consorzio sono affidate ad un istituto di credito.

 

Art. 44

Ordine di riscossione e mandati di pagamento

  1. Il tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate di contributi consortili e provvede, in base a ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all’incasso delle altre entrate consortili.
  2. Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
  3. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Dirigente dell’Area Amministrativa.
  4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l’emissione di regolare mandato.
  5. In caso di assenza del Dirigente dell’Area Amministrativa i mandati di pagamento e le reversali di incasso sono firmati dal Direttore Generale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 45

Entrata in vigore

  1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.T.).